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venerdì 20 maggio 2011

Legge sulla omofobia, Se Non Ora Quando esprime il suo appoggio a Paola Concia

Inse non ora quando su 19 maggio 2011 a 16:20

Il Comitato Nazionale di Se Non Ora Quando esprime sostegno alla parlamentare PD Paola Concia, dimessasi dal ruolo di relatrice del testo di legge sull’omofobia dopo che è stato ulteriormente respinto il provvedimento sull’ aumento di pena per i reati con fine discriminatorio.
Tale testo è stato proposto per tre volte, e per ben tre volte è stato bocciato dalla Commissione Giustizia della Camera nonostante fosse stato integrato con la tutela giuridica di disabili e anziani, in piena linea con la normativa europea.
La proposta di legge sarà discussa in Parlamento il 23 maggio e la Concia ha detto che interverrà presentando il proprio emendamento come relatrice di minoranza.

Il testo firmato da Paola Concia

Il provvedimento bocciato in Commissione Giustizia aumenta le pene per i reati a fine discriminatorio

NORME PER IL CONTRASTO DELL’OMOFOBIA E TRANSFOBIA

9 novembre 2010
Art. 1

(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l'articolo 599 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: “Art. 599-bis) (Circostanza aggravante). La pena è aumentata quando i delitti di cui ai Capi I (Dei delitti contro la vita e l’incolumità individuale) e II (Dei delitti contro l’onore) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.”
2. Dopo l'articolo 615-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo: “Art. 615-sexies) (Disposizione comune). La pena è aumentata quando i delitti di cui alle sezioni I (delitti contro la personalità individuale), II (delitti contro la libertà personale), III (delitti contro la libertà morale) e IV (delitti contro l’inviolabilità del domicilio) sono commessi in ragione della omosessualità o transessualità della persona offesa.
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.”
Art. 2

(Lavoro di pubblica utilità)
1. Nel caso di reati aggravati ai sensi degli articoli 599-bis o 615-sexies del codice penale, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore di enti o associazioni che hanno lo scopo di tutelare le  persone omosessuali o transessuali contro le discriminazioni, per un tempo determinato,  comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

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