PER RIPRENDERCI LA NOSTRA DIGNITA'

domenica 20 marzo 2011

I 42 anni di potere del colonnello (in 3 minuti) (22 febbraio 2011)


LA GUERRA CONTRO LA LIBIA A.D. 2011

Il 1 settembre del 1969 un colpo di stato in Libia estromise dal potere il re Idris, in visita all’estero, portando al potere il leader del Consiglio del Comando della Rivoluzione Muammar Gheddafi.  Uno dei primi provvedimenti del nuovo dittatore fu, nel luglio 1970, l’espulsione e la confisca dei beni dei circa 20.000 italiani rimasti dopo la fine dell’occupazione coloniale italiana. Il colonnello Gheddafi negli anni successivi appoggiò numerosi movimenti di liberazione nazionale ma anche gruppi terroristici di tutto il mondo, al punto da organizzare un attentato sul volo PA 103 della Pan Am esploso in volo per un ordigno nascosto nella stiva del Boeing 747-121. Uno dei presunti terroristi libici (consegnati dallo stesso Gheddafi) fu condannato all’ergastolo, salvo poi essere liberato per le sue condizioni di salute ed essere accolto in Libia come un eroe nazionale. Appena qualche anno prima nel 15 aprile 1986 il governo libico aveva lanciato contro il territorio italiano due missili SS-1 Scud in dotazione alle forze armate, che avrebbero dovuto colpire un’installazione militare LORAN statunitense situata sull’isola di Lampedusa, come ritorsione per il bombardamento della Libia da parte degli Stati Uniti nell’operazione “El Dorado Canyon”. Gli USA come ritorsione bombardarono Tripoli.
Nel frattempo Gheddafi investe in Italia (Fiat, Unicredit, Finmeccanica, Juventus e in aziende di moda e telecomunicazioni) e grazie alle risorse energetiche della Libia viene ammorbidita la posizione nei suoi confronti, soprattutto dall’Italia, ma anche da molte altre nazioni europee, al punto da vendere ai libici armi di ogni genere. Un rapporto pubblicato dal sito internet di Euobserver rivela che nel giro degli ultimi due anni i paesi europei hanno venduto qualcosa come 6.687 milioni di euro di armi alla Libia. Secondo l’agenzia iraniana Farsnews, le armi esportate sono armi leggere, artiglieria pesante, attrezzature per i soldati e sistemi elettronici soprattutto per le intercettazioni. Nella lista dei paesi che hanno venduto armi alla Libia vi sono Italia, Francia, Inghilterra, Belgio, Germania, Portogallo e Malta. L’Italia (governo Berlusconi) ha firmato nel 2008 l’accordo di “Amicizia, partneariato e cooperazione” tra Italia e Libia, nel quale è previsto il versamento in qualità di risarcimento per il periodo coloniale di circa cinque miliardi di dollari in 25 anni e all’art. 4 si legge: “Nel rispetto dei principi della legalità internazionale, l’Italia non usa e non permette di usare i suoi territori contro la Libia per ogni aggressione contro la Libia, e la Libia non userà o permetterà di usare il suo territorio per ogni atto ostile contro l’Italia”.
Nel 2011 una rivolta in Libia contro Gheddafi ricorda ai paesi occidentali che il leader libico è un dittatore e (che forse c’è la possibilità di utilizzare le risorse energetiche libiche). Francia e Stati Uniti si mobilitano allora contro Gheddafi che nel frattempo ha usato ogni tipo di violenza per reprimere gli insorti (compresa l’aviazione). Francia, USA e la Lega Araba propongono alle nazioni unite di considerare una nofly zone per impedire agli aerei libici di bombardare la popolazione inerme. L’ONU vota allora la risoluzione 1973 e l’Italia il 18 marzo del 2011 concede le basi per gli aerei di Francia, Usa o Inghilterra  entrando di fatto in guerra contro la Libia.
Il testo integrale della risoluzione 1973 (2011) così recita:
“Il Consiglio di Sicurezza,
“Ricordando la sua risoluzione 1970 (2011) del 26 febbraio 2011,
“Deplorando il fallimento delle autorità libiche per conformarsi alla risoluzione 1970 (2011),
“Esprimendo preoccupazione per il deteriorarsi della situazione, l’escalation di violenza, e le pesanti perdite civili,
“Ribadendo la responsabilità delle autorità libiche per proteggere la popolazione libica e ribadendo che parti dei conflitti armati hanno la responsabilità primaria di adottare tutte le misure possibili per garantire la protezione dei civili,
“Condannare le violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, tra cui detenzioni arbitrarie, sparizioni forzate, torture ed esecuzioni sommarie,
“Inoltre condannando gli atti di violenza e intimidazione commessi dalle autorità libiche contro i giornalisti, professionisti e personale associato, ed esortando le stesse autorità a rispettare i loro obblighi derivanti dal diritto umanitario internazionale, come indicato nella risoluzione 1738 (2006),
“Considerando che gli attacchi diffusi e sistematici in corso presso la Libia contro la popolazione civile può ammontare a crimini contro l’umanità,
“Ricordando il paragrafo 26 della risoluzione 1970 (2011) in cui il Consiglio ha espresso la sua disponibilità a prendere in considerazione ulteriori misure appropriate, come necessario, per facilitare e sostenere il ritorno delle agenzie umanitarie e di fornire l’assistenza umanitaria e connessi nella Libia,
“Esprimendo la sua determinazione ad assicurare la protezione dei civili e civili aree popolate e il passaggio rapido e senza ostacoli dell’assistenza umanitaria e la sicurezza del personale umanitario,
“Ricordando la condanna da parte della Lega degli Stati Arabi, l’Unione africana e al Segretario generale dell’Organizzazione della Conferenza islamica di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale che sono stati e vengono commessi in Libia,
“Prendendo atto del comunicato finale della Organizzazione della Conferenza Islamica dell ’8 marzo 2011, e il comunicato del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana, del 10 marzo 2011 che ha istituito un ad hoc di alto livello del Comitato per la Libia,
“Prendendo atto anche della decisione del Consiglio della Lega degli Stati Arabi del 12 marzo 2011 a chiedere l’imposizione di una no-fly zone sul libico dell’aviazione militare, e per stabilire le zone sicure in ambienti esposti al bombardamento, come misura precauzionale che consente la protezione del popolo libico e ai cittadini stranieri residenti in Libia,
“Prendendo atto ulteriore di chiamare il Segretario generale il 16 marzo 2011 per un cessate il fuoco immediato,
“Ricordando la sua decisione di deferire la situazione in Libia dal 15 febbraio 2011 al Procuratore della Corte penale internazionale, e sottolineando che i responsabili o complici di attacchi diretti contro la popolazione civile, compresi gli attacchi aerei e navali, deve dichiarare per conto,
“Nel ribadire la propria preoccupazione per la situazione dei profughi e lavoratori stranieri costretti a fuggire dalla violenza in Libia, accogliendo la risposta degli Stati vicini, in particolare Tunisia ed Egitto, per affrontare i bisogni di quei profughi e lavoratori stranieri, e invitando la comunità internazionale a sostenere questi sforzi,
“Deplorando il continuo uso di mercenari da parte delle autorità libiche,
“Considerando che l’istituzione di un divieto su tutti i voli nello spazio aereo della Libia costituisce un elemento importante per la protezione dei civili, nonché la sicurezza della fornitura di assistenza umanitaria e un passo decisivo per la cessazione delle ostilità in Libia ,
“Esprimendo preoccupazione anche per la sicurezza dei cittadini stranieri e dei loro diritti in Libia,
“Accogliendo con favore la nomina da parte del Segretario Generale del suo inviato speciale in Libia, Mohamed Abdul Ilah Al-Khatib e sostenere i suoi sforzi per trovare una soluzione sostenibile e pacifica della crisi in Libia,
“Riaffermando il suo forte impegno per la sovranità, l’indipendenza, l’integrità territoriale e l’unità nazionale della Libia,
“Riconoscendo che la situazione in Libia continua a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale,
“Ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,
“1. Chiede l’immediata costituzione di un cessate il fuoco e completamente fine alle violenze e contro tutti gli attacchi e gli abusi di, i civili;
“2. Sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per trovare una soluzione alla crisi che risponde alle legittime richieste del popolo libico e le note le decisioni del segretario generale di mandare il suo inviato speciale per la Libia e del Consiglio per la pace e la sicurezza dell’Unione africana di inviare i suoi ad hoc di alto livello del Comitato per la Libia con l’obiettivo di facilitare il dialogo per portare alle riforme politiche necessarie per trovare una soluzione pacifica e sostenibile;
“3. Chiede che le autorità libiche rispettare i propri obblighi di diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario, dei diritti umani e del diritto dei rifugiati e prendere tutte le misure per proteggere i civili e soddisfare i loro bisogni di base, e per garantire il passaggio rapido e senza ostacoli di assistenza umanitaria;
“La protezione dei civili
“4. Autorizza gli Stati membri che hanno notificato al segretario generale, che agisce a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, ed in cooperazione con il Segretario generale, ad adottare tutte le misure necessarie, in deroga al paragrafo 9 della risoluzione 1970 (2011), per proteggere i civili e civili zone popolate sotto la minaccia di un attacco in Libia, tra Bengasi, pur escludendo una forza di occupazione straniera di qualsiasi forma su qualsiasi parte del territorio libico, e chiede agli Stati membri interessati di informare il Segretario Generale immediatamente delle misure da essi adottate In forza della delega conferita dal presente paragrafo, che devono essere immediatamente comunicate al Consiglio di Sicurezza;
“5. Riconosce l’importante ruolo della Lega degli Stati arabi in materia di mantenimento della pace internazionale e la sicurezza nella regione, e tenendo presente Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite, chiede agli Stati membri della Lega degli Stati arabi cooperare con altri Stati membri per l’attuazione del paragrafo 4;
“No-fly zone
“6. Decide di istituire un divieto su tutti i voli nello spazio aereo della Libia, al fine di contribuire a proteggere i civili;
“7. Decide inoltre che il divieto imposto dal comma 6 non si applica ai voli il cui unico scopo è umanitario, come ad esempio la consegna o facilitare la fornitura di assistenza, comprese le forniture mediche, alimentari, operatori umanitari e l’assistenza, o l’evacuazione degli stranieri dalla Libyan Arab Jamahiriya, né si applica ai voli autorizzati ai paragrafi da 4 o 8, né gli altri voli che sono ritenute necessarie da parte degli Stati che agiscono sotto la delega conferita al paragrafo 8 per essere a beneficio del popolo libico, e che questi voli sono coordinate con qualsiasi meccanismo istituito ai sensi del paragrafo 8;
“8. Autorizza gli Stati membri che hanno notificato al segretario generale e al Segretario generale della Lega degli Stati Arabi, agendo a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, di adottare tutte le misure necessarie per far rispettare il divieto di volo imposto dal precedente punto 6, se necessario, e chiede agli Stati interessati, in collaborazione con la Lega degli Stati arabi a coordinare strettamente con il Segretario generale in merito alle misure che stanno adottando per attuare questo divieto, anche prevedendo un meccanismo appropriato per l’attuazione delle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 ,
“9. Invita tutti gli Stati membri, che agiscono a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, a fornire assistenza, comprese le eventuali autorizzazioni di sorvolo necessario, ai fini della applicazione dei paragrafi 4, 6, 7 e 8;
“10. Chiede agli Stati membri interessati di coordinarsi strettamente con l’altro e il Segretario generale in merito alle misure che stanno adottando per attuare i paragrafi 4, 6, 7 e 8, comprese le misure pratiche per il monitoraggio e l’approvazione dei autorizzati voli umanitari o di evacuazione;
“11. Decide che gli Stati membri interessati informano il segretario generale e al Segretario generale della Lega degli Stati Arabi immediatamente delle misure adottate nell’esercizio dell’autorità conferiti dal precedente punto 8, anche per la fornitura di un concetto di operazioni;
“12. Chiede al Segretario generale di informare immediatamente il Consiglio di eventuali azioni intraprese dagli Stati membri interessati, in esercizio del mandato conferito dal paragrafo 8 di cui sopra e di riferire al Consiglio entro 7 giorni e tutti i mesi successivi in ​​merito all’attuazione della presente risoluzione, compresi informazioni su eventuali violazioni del divieto di volo imposto dal precedente punto 6;
“Attuazione dell’embargo sulle armi
“13. Decide che il paragrafo 11 della risoluzione 1970 (2011), è sostituito dal seguente comma: “invita tutti gli Stati membri, in particolare gli Stati della regione, agendo a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, al fine di garantire la rigorosa applicazione delle braccia embargo stabilito dai punti 9 e 10 della risoluzione 1970 (2011), di ispezionare nel proprio territorio, compresi i porti e gli aeroporti, e in alto mare, navi e aeromobili diretti da o verso la Libia, se lo Stato interessato ha informazioni che offre fondati motivi di ritenere che il carico contenga elementi di fornitura, alla vendita, trasferimento o esportazione di cui è vietata dai punti 9 e 10 della risoluzione 1970 (2011) come modificato dalla presente risoluzione, compresa la fornitura di personale armato mercenario, invita tutti i Stati di bandiera di tali navi e aerei a collaborare con tali ispezioni e autorizza gli Stati membri a utilizzare tutti i provvedimenti commisurati alle circostanze specifiche per realizzare tali ispezioni “;
“14. Chiede agli Stati membri che stanno prendendo provvedimenti ai sensi del paragrafo 13 della presente sentenza in alto mare a coordinare strettamente tra loro e il segretario generale e delle ulteriori richieste agli Stati interessati di informare il segretario generale e al comitato istituito ai sensi del paragrafo 24 della risoluzione 1970 ( 2011) (“il comitato”) immediatamente delle misure adottate nell’esercizio dell’autorità conferiti dal precedente punto 13;
“15. Richiede qualsiasi Stato membro che agisca a livello nazionale o tramite organizzazioni o accordi regionali, quando si intraprende una ispezione ai sensi del precedente punto 13, a presentare tempestivamente una prima relazione scritta al Comitato che contiene, in particolare, la spiegazione dei motivi per l’ispezione, i risultati detta ispezione, e se la cooperazione è stato fornito, e, se per il trasferimento di oggetti vietati sono trovati, richiede ulteriori tali Stati membri di sottoporre al Comitato, in una fase successiva, una successiva relazione scritta contenente le informazioni relative concernente l’ispezione, il sequestro e smaltimento, e dettagli rilevanti del trasferimento, compresa una descrizione degli elementi, la loro origine e destinazione, se queste informazioni non sono contenute nella relazione iniziale;
“16. Deplora il flusso continuo di mercenari in Libia e invita tutti gli Stati membri a rispettare rigorosamente i loro obblighi ai sensi del paragrafo 9 della risoluzione 1970 (2011) per impedire la prestazione di personale armato mercenario alla Libia;
“Divieto di volo
“17. Decide che tutti gli Stati dovranno negare l’autorizzazione per tutti gli aeromobili registrati in Libia Jamahiriya araba o di proprietà o gestiti da cittadini libici o società di decollare, atterrare o sorvolare il loro territorio se il volo in questione è stato approvato in precedenza dal comitato, o nel caso di un atterraggio di emergenza;
“18. Decide che tutti gli Stati dovranno negare l’autorizzazione per qualsiasi aeromobile di decollare, atterrare o di sorvolo del loro territorio, se hanno le informazioni che fornisce fondati motivi di ritenere che gli aeromobili contiene gli elementi della fornitura, vendita, trasferimento o esportazione di cui è vietata dai punti 9 e 10 della risoluzione 1970 (2011) come modificato dalla presente risoluzione, compresa la fornitura di personale armato mercenario, tranne nel caso di un atterraggio di emergenza;
“Asset freeze
“19. Decide che il congelamento dei beni imposte dal paragrafo 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011) si applica a tutti i fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono sui loro territori, che sono posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da le autorità libiche, come indicate dal comitato, o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate da loro, come indicate dal comitato, e decide inoltre che tutti gli Stati membri assicurano che tutti i fondi , attività finanziarie o risorse economiche non possano essere messi a disposizione dai loro cittadini o da persone o enti nel loro territorio, o per il beneficio delle autorità libiche, come stabilito dal comitato, o individui o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità possedute o controllate da loro, come indicate dal comitato, e dirige il Comitato di designare tali autorità libiche, gli individui o le entità entro 30 giorni dalla data di adozione di questa risoluzione e, se del caso, successivamente;
“20. Afferma la sua determinazione ad assicurare che beni sequestrati ai sensi del paragrafo 17 della risoluzione 1970 (2011) è, in una fase successiva, al più presto essere messi a disposizione e per il bene del popolo della Libia;
“21. Decide che tutti gli Stati membri impongono ai loro cittadini, le persone soggette alla loro giurisdizione e le imprese integrate nel loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione a vigilare quando fanno affari con gli enti inseriti nella Libia o soggetta alla sua giurisdizione, e le eventuali persone o entità agiscono in loro nome o sotto la loro direzione, e le entità possedute o controllate da loro, se gli Stati dispongono di informazioni che offre fondati motivi di ritenere che tale attività possa contribuire alla violenza e all’uso della forza contro i civili;
Denominazioni ”
“22. Decide che le persone elencate nell’allegato I sono soggette alle restrizioni di viaggio imposte ai punti 15 e 16 della risoluzione 1970 (2011), e decide inoltre che gli individui e le entità di cui all’allegato II è soggetto a congelare l’attività di cui ai paragrafi 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011);
“23. Decide che le misure di cui ai paragrafi 15, 16, 17, 19, 20 e 21 della risoluzione 1970 (2011) si applica anche alle persone e alle entità stabilite dal Consiglio o dal Comitato per avere violato le disposizioni della risoluzione 1970 (2011), in particolare punti 9 e 10, o di avere altri assistiti in tale compito;
“Gruppo di esperti
“24. Chiede al Segretario generale per creare per un periodo iniziale di un anno, in consultazione con il comitato, un gruppo di otto esperti (“Panel di Esperti”), sotto la direzione del Comitato di svolgere i seguenti compiti:
(A) aiutare il comitato a svolgere il suo mandato come previsto dal paragrafo 24 della risoluzione 1970 (2011) e la presente risoluzione;
(B) di raccogliere, esaminare e analizzare le informazioni provenienti dagli Stati, pertinenti organi delle Nazioni Unite, le organizzazioni regionali e altre parti interessate in merito all’attuazione delle misure decise nella risoluzione 1970 (2011) e questa risoluzione, in casi particolari di non conformità;
(C) formulare raccomandazioni sulle azioni del Consiglio o del Comitato o di Stato, può prendere in considerazione per migliorare l’attuazione delle misure pertinenti;
(D) fornire al Consiglio una relazione intermedia sui suoi lavori entro e non oltre 90 giorni dalla nomina del panel, e una relazione finale al Consiglio entro e non oltre 30 giorni prima della cessazione del suo mandato, con le sue conclusioni e raccomandazioni;
“25. Sollecita tutti gli Stati, pertinenti organi delle Nazioni Unite e le altre parti interessate, a cooperare pienamente con il comitato e il gruppo di esperti, in particolare fornendogli tutte le informazioni a loro disposizione sull’attuazione delle misure decise nella risoluzione 1970 (2011) e questa risoluzione , in casi particolari di non conformità;
“26. Decide che il mandato del Comitato di cui al paragrafo 24 della risoluzione 1970 (2011) si applica anche alle misure decise nella presente risoluzione;
“27. Decide che tutti gli Stati, tra cui la Libia, adotta le misure necessarie per garantire che nessuna pretesa incombe su istanza delle autorità libiche, o di qualsiasi persona fisica o giuridica nella Libia, o di qualsiasi persona che agisce tramite o a beneficio di tale persona o ente, in relazione a qualsiasi contratto o transazione in cui è stato influenzato le sue prestazioni a causa delle misure adottate dal Consiglio di Sicurezza nella risoluzione 1970 (2011), questa risoluzione e le relative risoluzioni;
“28. Ribadisce la sua intenzione di mantenere le azioni delle autorità libiche in maniera costante e sottolinea la sua disponibilità a rivedere in qualsiasi momento, le misure imposte da tale risoluzione e risoluzione 1970 (2011), anche rafforzando, la sospensione o revoca le misure, se del caso, in base sul rispetto da parte delle autorità libiche, con la presente risoluzione e la risoluzione 1970 (2011);
“29. Decide di continuare a occuparsi attivamente della questione. ”
Libia: Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha proposto le denominazioni
Allegato I: il divieto di viaggio
1
QUREN SALIH Gheddafi QUREN AL
L’ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Coinvolto direttamente nel reclutamento di mercenari e di coordinamento per il regime.
2
Il colonnello AMID Husain Kuni AL
Governatore di Ghat (Libia del Sud). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.
Allegato II: congelamento dei beni
1
Dorda, Abu Zayd Umar
Posizione: Direttore, Organizzazione sicurezza esterna
2
Jabir, il maggiore generale Abu Bakr Yunis
Posizione: Il Ministro della Difesa
Titolo: Major General Data di nascita: –/–/1952. POB: Jalo, Libia
3
Matuq, Matuq Mohammed
Posizione: il segretario della Utilities
Data di nascita: –/–/1956. POB: Khoms
4
Gheddafi, Mohammed Muammar
Figlio di Muammar Gheddafi. Vicinanza di associazione con il regime
Data di nascita: –/–/1970. POB: Tripoli, Libia
5
Gheddafi, Saadi
Comandante delle Forze Speciali. Figlio di Muammar Gheddafi. Vicinanza di associazione con regime. Comando di unità militari coinvolti nella repressione delle manifestazioni
Data di nascita: 25/05/1973. POB: Tripoli, Libia
6
Gheddafi, Saif al-Arab
Figlio di Muammar Gheddafi. Vicinanza di associazione con il regime
Data di nascita: –/–/1982. POB: Tripoli, Libia
7
Al-Senussi, il colonnello Abdullah
Posizione: Military Intelligence Director
Titolo: Colonnello Data di nascita: –/–/1949. POB: Sudan
Enti
1
Banca Centrale della Libia
Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e la sua famiglia, e potenziale fonte di finanziamento per il suo regime.
2
Investment Authority libico
Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e la sua famiglia, e potenziale fonte di finanziamento per il suo regime.
aka: Arab Foreign Investment Company libica (LAFICO) Indirizzo: 1 Office Tower Fateh, n. 99, al 22 ° piano, Via Borgaida, Tripoli, Libia, 1103
3
Libyan Foreign Bank
Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e la sua famiglia e una potenziale fonte di finanziamento per il suo regime.
4
Libia Africa Investment Portfolio
Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e la sua famiglia, e potenziale fonte di finanziamento per il suo regime.
Indirizzo: Via Libica, LAP Building, PO Box 91.330, Tripoli, Libia
5
Libica National Oil Corporation
Sotto il controllo di Muammar Gheddafi e la sua famiglia, e potenziale fonte di finanziamento per il suo regime.
Indirizzo: Via Saadwi Bashir, Tripoli,
fonte: www.welfarenetwork.it

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