PER RIPRENDERCI LA NOSTRA DIGNITA'

domenica 20 marzo 2011

LA COSTITUZIONE ITALIANA


Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

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La Costituzione della Repubblica Italiana

Principi fondamentali

Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Art. 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Art. 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.[1]
Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. [2]
Art. 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. [3]
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Art. 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Costituzione della Repubblica italiana
Art. 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come
mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con
gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a
tale scopo.
_______________
L'elaborazione della nostra Costituzione è avvenuta nel difficilissimo periodo dei primi anni
del dopoguerra e della ricostruzione quando bisognava risollevare il paese sia
materialmente che moralmente.
Il nostro paese si impegna a partecipare alle organizzazioni internazionali che
promuovono la pace e la giustizia fra i popoli. L'impegno che si è assunto la nostra
Repubblica, fin dalla sua nascita, è stato di partecipare alla creazione di un ordinamento
mondiale più giusto, che potesse esprimere quei valori fondamentali, considerati come
cardine della vita democratica. In tale prospettiva, l'Italia aderisce all'Organizzazione delle
Nazioni Unite, nel dicembre del 1955. L'ONU, costituitosi ufficialmente il 24 ottobre
del 1945 sulla disciolta Società delle Nazioni, ha nel suo statuto, come programma,
quello di garantire alle nazioni del mondo, la pace e il progresso della democrazia
come pure l'affermazione del rigoroso rispetto per i diritti e le pari dignità di tutti gli
stati, sia grandi che piccoli.
L'articolo 11 della Costituzione fu scritto e pensato anche per consentire l'adesione
dell'Italia all'ONU che richiedeva, come condizione essenziale per tale adesione, che
lo stato si fosse dichiarato “amante della pace.” Questo articolo si configura come
essenziale anche per l'adesione alla Comunità Europea (1951 - anno di nascita della
Comunità Europea e 1957 - Trattato di Roma). Nel preambolo della Carta dei Diritti
fondamentali dell'Unione Europea, proclamata in occasione del Consiglio di Nizza del 7
dicembre 2000, si dichiara che i popoli europei, nel creare tra loro un'unione sempre
più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Diversamente da alcune costituzioni di altri paesi europei, l'articolo 11 non ha subito
modifiche riguardanti l'inserimento di una esplicita clausola europea. Il mutato ordinamento
politico mondiale, dopo la fine della “guerra fredda”, ha portato la comunità internazionale
ad un diverso orientamento, volto a legittimare l'intervento, anche militare, nei confronti di
stati in cui siano emerse emergenze umanitarie, con palese violazione dei diritti umani.
(deportazioni, genocidi, stupri etnici). Tuttavia, le azioni di forza dovrebbero essere sempre
condotte sotto l'egida di un'organizzazione internazionale e impedite a quegli stati che
decidano l'azione di forza unilateralmente, anche se per fini umanitari.

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